Art. 5.
             Contenuto minimo delle misure organizzative
                       delle singole strutture
 
   1.  Le  misure  organizzative  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,
riguardano in particolare:
     a) le modalita' di  compilazione  delle  richieste  di  accesso,
preferibilmente mediante l'uso di prestampati;
     b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili
a  tutti  e  i servizi volti ad assicurare e semplificare tecniche di
ricerca di documenti, in particolare con la predisposizione di indici
e l'indicazione dei luoghi di consultazione;
     c) la tariffa da corrispondere  per  il  rilascio  di  copia  di
documenti di cui sia stata fatta richiesta;
     d)   l'accesso   alle   informazioni   contenute   in  strumenti
informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita
accidentale, nonche' dalla divulgazione non autorizzata.
   2. La Provincia,  le  aziende  e  gli  enti  da  essa  dipendenti,
istituiscono un servizio per le relazioni con il pubblico.