Art. 5. Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole strutture 1. Le misure organizzative di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare: a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di prestampati; b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare e semplificare tecniche di ricerca di documenti, in particolare con la predisposizione di indici e l'indicazione dei luoghi di consultazione; c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copia di documenti di cui sia stata fatta richiesta; d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonche' dalla divulgazione non autorizzata. 2. La Provincia, le aziende e gli enti da essa dipendenti, istituiscono un servizio per le relazioni con il pubblico.