Art. 7.
                  Disciplina dei casi di esclusione
 
   1. I documenti non possono essere  sottratti  all'accesso  se  non
quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli
interessi  di  cui  all'articolo  6,  comma 2. I documenti contenenti
informazioni connessi a tali interessi sono considerati segreti  solo
nell'ambito  e  nei  limiti  di  tale  connessione.  A  tale fine, le
ripartizioni provinciali, le aziende  e  gli  enti  dipendenti  dalla
Provincia  fissano,  per  ogni  singola categoria di documenti, anche
l'eventuale periodo  di  tempo  per  il  quale  essi  sono  sottratti
all'accesso.
   2.   In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere  sottratti
all'accesso  ove  sia  sufficiente   far   ricorso   al   potere   di
differimento.
   3.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo 25, commi 4 e 5,
della legge provinciale n. 17 del 1993,  i  documenti  amministrativi
possono essere sottratti all'accesso:
     a)  quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla
difesa nazionale, e alla correttezza delle relazioni internazionali;
     b)   quando   i  documenti  riguardino  la  vita  privata  o  la
riservatezza di  persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,  gruppi,
imprese  e  associazioni,  con particolare riferimento agli interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale  di  cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si
riferiscono, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti
dei  procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i loro interessi giuridici.