Art. 8.
                 Esercizio delle funzioni consiliari
 
   1.  I  consiglieri  provinciali  hanno  diritto  di  accesso  alle
deliberazioni  della  Giunta  provinciale,  in  sede  ordinaria  o di
vigilanza  e  tutela,  ed  ai  decreti  assessorili,  da  esercitarsi
mediante  richiesta,  anche  verbale,  alla  struttura  organizzativa
competente a detenerli in originale.
   2. In base alle vigenti disposizioni del regolamento  interno  del
Consiglio  provinciale, i consiglieri provinciali possono richiedere,
nell'esercizio della loro funzione di controllo, informazioni o  dati
su  provvedimenti  adottati  da  altri organi della Provincia o delle
aziende o enti da essa dipendenti, direttamente al  Presidente  della
giunta   provinciale   o  all'assessore  provinciale  competente  per
materia.