Art. 34. Formazione e aggiornamento del personale 1. Al fine di un sempre migliore assolvimento delle finalita' istituzionali da parte degli enti pubblici operanti in Alto Adige, per favorire i processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa, nonche' per favorire i modelli di inquadramento e i principi di mobilita' contenuti nel presente regolamento, vengono promosse forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e la specializzazione del personale. 2. Gli obiettivi di cui al comma 1 vengono attuati da parte delle amministrazioni tramite appositi istituti o sulla base di convenzioni con istituti ed enti. 3. Le conoscenze professionali acquisite da parte del personale in corsi di formazione e di aggiornamento possono essere accertate mediante esami o tests e possono essere prese in considerazione ai fini della carriera secondo le vigenti norme sul personale, fatte salve le norme sulla mobilita' verticale.