Art. 6. S t i p e n d i 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 gli stipendi mensili lordi iniziali del personale di cui all' articolo 1 sono aumentati del tre e mezzo per cento. 2. A decorrere dal 1 febbraio 1994 gli stipendi mensili lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, sono determinati, tenuto conto del conglobamento dell'indennita' provinciale del trentacinque per cento, come segue: a) prima qualifica funzionale: 1) livello inferiore lire 755.000; 2) livello superiore lire 966.000; b) seconda qualifica funzionale: 1) livello inferiore lire 929.000; 2) livello superiore lire 1.190.000; c) terza qualifica funzionale: 1) livello inferiore lire 1.083.000; 2) livello superiore lire 1.406.000; d) quarta qualifica funzionale: 1) livello inferiore lire 1.090.000; 2) livello superiore lire 1.415.000; e) quinta qualifica funzionale: 1) livello inferiore lire 1.227.000; 2) livello superiore lire 1.592.000; f) sesta qualifica funzionale: 1) livello inferiore lire 1.369.000; 2) livello superiore lire 1.810.000; g) settima qualifica funzionale: 1) livello inferiore lire 1.624.000; 2) livello superiore lire 2.146.000; h) ottava qualifica funzionale: 1) livello inferiore lire 1.984.000; 2) livello superiore lire 2.575.000; i) nona qualifica funzionale: 1) livello inferiore lire 2.370.000; 2) livello superiore lire 3.160.000; 3. A decorrere dal 1 gennaio 1995 e dal 1 gennaio 1996 gli stipendi lordi iniziali dei livelli retributivi di cui al comma 2 sono aumentati rispettivamente nella misura corrispondente al tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno di riferimento. 4. Oltre all'indennita' integrativa speciale spettante al personale sulla base della vigente normativa statale, e' corrisposto al personale a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'importo di lire 20.000 mensili previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 14 novembre 1992, n. 438. 5. Rimane salva la facolta' di prevedere, in caso di una inflazione effettiva superiore a quella di cui al comma 3, il pagamento di un conguaglio sulla base delle norme di adeguamento ai principi di riforma statali.