Art. 6.
                           S t i p e n d i
 
   1. A decorrere dal 1  gennaio  1994  gli  stipendi  mensili  lordi
iniziali  del personale di cui all' articolo 1 sono aumentati del tre
e mezzo per cento.
   2. A decorrere dal 1 febbraio  1994  gli  stipendi  mensili  lordi
iniziali  dei  livelli retributivi delle qualifiche funzionali di cui
all'articolo 2 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n.  36,  sono
determinati,   tenuto   conto   del   conglobamento   dell'indennita'
provinciale del trentacinque per cento, come segue:
     a) prima qualifica funzionale:
     1) livello inferiore lire 755.000;
     2) livello superiore lire 966.000;
     b) seconda qualifica funzionale:
     1) livello inferiore lire 929.000;
     2) livello superiore lire 1.190.000;
     c) terza qualifica funzionale:
     1) livello inferiore lire 1.083.000;
     2) livello superiore lire 1.406.000;
     d) quarta qualifica funzionale:
     1) livello inferiore lire 1.090.000;
     2) livello superiore lire 1.415.000;
     e) quinta qualifica funzionale:
     1) livello inferiore lire 1.227.000;
     2) livello superiore lire 1.592.000;
     f) sesta qualifica funzionale:
     1) livello inferiore lire 1.369.000;
     2) livello superiore lire 1.810.000;
     g) settima qualifica funzionale:
     1) livello inferiore lire 1.624.000;
     2) livello superiore lire 2.146.000;
     h) ottava qualifica funzionale:
     1) livello inferiore lire 1.984.000;
     2) livello superiore lire 2.575.000;
     i) nona qualifica funzionale:
     1) livello inferiore lire 2.370.000;
     2) livello superiore lire 3.160.000;
   3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1995  e  dal 1 gennaio 1996 gli
stipendi lordi iniziali dei livelli retributivi di  cui  al  comma  2
sono  aumentati  rispettivamente nella misura corrispondente al tasso
di  inflazione  programmato  a  livello   statale   per   l'anno   di
riferimento.
   4.   Oltre   all'indennita'   integrativa  speciale  spettante  al
personale sulla base della vigente normativa statale, e'  corrisposto
al personale a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'importo di lire 20.000
mensili previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992,
n.  384,  convertito  in  legge,  con  modificazioni, con la legge 14
novembre 1992, n. 438.
   5.  Rimane  salva  la  facolta'  di  prevedere,  in  caso  di  una
inflazione  effettiva  superiore  a  quella  di  cui  al  comma 3, il
pagamento di un conguaglio sulla base delle norme di  adeguamento  ai
principi di riforma statali.