Art. 2.
             Personale insegnante supplementare di ruolo
 
  1.  A  decorrere  dal  1 settembre 1994, il personale insegnante di
ruolo  da  assegnare  alle  scuole  dell'infanzia  in  cui  risultino
iscritti  bambini  per  i quali sono adottati gli interventi previsti
dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977,  n.  13,  come
sostituito  dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988,
n.  34,  il  quale   certifichi   il   possesso   dell'attestato   di
specializzazione  di  cui  all'articolo  1, e' assunto con precedenza
assoluta,  nel  rispetto   delle   procedure   concorsuali   di   cui
all'articolo  171  ter  della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
concernente "Nuovo ordinamento dei  servizi  e  del  personale  della
Provincia  autonoma di Trento", aggiunto dall'articolo 48 della legge
provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.
   2.  A  partire  dall'anno  scolastico  1994-1995,   il   personale
insegnante  di ruolo che certifichi il possesso dell'attestato di cui
all'articolo 1, il quale presenti domanda di trasferimento, ai  sensi
dell'articolo  178  della  legge  provinciale  29 aprile 1983, n. 12,
presso le scuole in cui risultino iscritti bambini per i  quali  sono
adottati   gli   interventi  previsti  dall'articolo  8  della  legge
provinciale 21 marzo 1977, n. 13,  come  sostituito  dall'articolo  4
della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, viene assegnato alle
scuole stesse con precedenza assoluta.
   3.  Il  personale  insegnante  assunto  a  norma  del  comma  1 e'
impiegato,  per  almeno  un  triennio  scolastico,  quale  unita'  di
dotazione   supplementare   ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge
provinciale 21 marzo 1977, n. 13,  come  sostituito  dall'articolo  4
della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34.