Art. 2. Personale insegnante supplementare di ruolo 1. A decorrere dal 1 settembre 1994, il personale insegnante di ruolo da assegnare alle scuole dell'infanzia in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, il quale certifichi il possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1, e' assunto con precedenza assoluta, nel rispetto delle procedure concorsuali di cui all'articolo 171 ter della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", aggiunto dall'articolo 48 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. 2. A partire dall'anno scolastico 1994-1995, il personale insegnante di ruolo che certifichi il possesso dell'attestato di cui all'articolo 1, il quale presenti domanda di trasferimento, ai sensi dell'articolo 178 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, presso le scuole in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, viene assegnato alle scuole stesse con precedenza assoluta. 3. Il personale insegnante assunto a norma del comma 1 e' impiegato, per almeno un triennio scolastico, quale unita' di dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34.