Art. 3. Personale non di ruolo 1. A partire dall'anno scolastico 1994-1995, ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze per i fabbisogni di personale supplementare da coprire con personale non di ruolo, e' assunto con precedenza assoluta il personale in possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1.