Art. 3.
                       Personale non di ruolo
 
   1.   A   partire  dall'anno  scolastico  1994-1995,  ai  fini  del
conferimento  degli  incarichi  e  supplenze  per  i  fabbisogni   di
personale  supplementare  da  coprire  con personale non di ruolo, e'
assunto  con   precedenza   assoluta   il   personale   in   possesso
dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1.