Art. 5. Continuita' educativa dall'asilo nido alla scuola materna 1. Al fine di consentire la continuita' dell'azione educativa, ove presso gli asili nido comunali siano inseriti bambini affetti da dis- turbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, e' consentito, per un periodo massimo non superiore a quattro mesi, che il personale accudiente il bambino sia temporaneamente assegnato alla scuola dell'infanzia dove e' stato iscritto il bambino stesso. In ogni caso la spesa rimane a carico dell'ente di appartenenza del dipendente. Qualora lo stesso debba provvedere a supplenza del personale assente, potra' chiedere il relativo rimborso.