Art. 5.
      Continuita' educativa dall'asilo nido alla scuola materna
 
   1. Al fine di consentire la continuita' dell'azione educativa, ove
presso gli asili nido comunali siano inseriti bambini affetti da dis-
turbi dell'intelligenza e del comportamento o da menomazioni  fisiche
o  sensoriali,  e' consentito, per un periodo massimo non superiore a
quattro  mesi,  che  il   personale   accudiente   il   bambino   sia
temporaneamente  assegnato  alla  scuola  dell'infanzia dove e' stato
iscritto il bambino stesso. In ogni caso la  spesa  rimane  a  carico
dell'ente  di  appartenenza  del  dipendente. Qualora lo stesso debba
provvedere a supplenza del  personale  assente,  potra'  chiedere  il
relativo rimborso.