Art. 6. Disposizioni per le scuole equiparate dell'infanzia 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, sono sostituiti con i seguenti commi: "5. Il gestore provvede, sempre sulla base delle domande presentate, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato secondo il seguente ordine di priorita', dando comunque precedenza assoluta, nei casi previsti dall'articolo 8 della presente legge, agli insegnanti in possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e agli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e in ogni caso valutando in egual misura l'anzianita' di servizio maturata sia nelle scuole dell'infanzia provinciali che equiparate: a) nell'ambito degli insegnanti gia' in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso scuole equiparate; b) nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo; c) nell'ambito dei richiedenti, qualora non siano state presentate domande di personale insegnante di cui alle lettere a) e b). 6. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 8 della presente legge, i gestori delle scuole equiparate dell'infanzia possono dotare le scuole di personale insegnante supplementare secondo le modalita' disciplinate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg. e successive modificazioni". 2. Gli insegnanti supplementari con contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la stessa scuola nella quale e' inserito il bambino seguito l'anno precedente. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dall'anno scolastico 1994/1995.