Art. 6.
         Disposizioni per le scuole equiparate dell'infanzia
 
   1. I commi 5 e 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 21 marzo
1977, n. 13, come sostituito dall'articolo 17 della legge provinciale
15 novembre 1988, n. 34, sono sostituiti con i seguenti commi:
    "5.   Il  gestore  provvede,  sempre  sulla  base  delle  domande
presentate, alle assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  e
determinato  secondo  il seguente ordine di priorita', dando comunque
precedenza assoluta, nei casi previsti dall'articolo 8 della presente
legge, agli insegnanti in possesso dell'attestato di specializzazione
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  31
ottobre  1975,  n.  970  e  agli  articoli  13, 14 e 15 della legge 6
dicembre 1971, n. 1074, e in ogni  caso  valutando  in  egual  misura
l'anzianita'  di  servizio  maturata  sia  nelle scuole dell'infanzia
provinciali che equiparate:
     a) nell'ambito degli insegnanti gia' in servizio  con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato presso scuole equiparate;
     b)  nell'ambito  dell'elenco  di  cui  al  comma  1 del presente
articolo;
     c)  nell'ambito  dei  richiedenti,  qualora  non   siano   state
presentate  domande  di personale insegnante di cui alle lettere a) e
b).
   6. Per il raggiungimento delle finalita'  di  cui  all'articolo  8
della presente legge, i gestori delle scuole equiparate dell'infanzia
possono  dotare  le  scuole  di  personale  insegnante  supplementare
secondo le  modalita'  disciplinate  dal  regolamento  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Giunta provinciale 17 luglio 1992, n.
11-64/Leg. e successive modificazioni".
   2. Gli insegnanti supplementari con contratto a tempo  determinato
hanno  diritto  di precedenza nell'assunzione presso la stessa scuola
nella quale e' inserito il bambino seguito l'anno precedente.
   3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  a
partire dall'anno scolastico 1994/1995.