Art. 7. Disposizioni finali 1. Nei pubblici concorsi previsti dall'articolo 171- ter della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, aggiunto dall'articolo 48 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, il possesso dell'attestato di specializzazione di cui all'articolo 1 della presente legge costituisce titolo valutabile con assegnazione di punteggio. 2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano le norme vigenti in materia di personale delle scuole dell'infanzia.