Art. 7.
                         Disposizioni finali
 
  1.  Nei  pubblici  concorsi  previsti  dall'articolo 171- ter della
legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12,  aggiunto  dall'articolo  48
della   legge   provinciale  24  gennaio  1992,  n.  5,  il  possesso
dell'attestato  di  specializzazione  di  cui  all'articolo  1  della
presente  legge  costituisce  titolo  valutabile  con assegnazione di
punteggio.
   2.  Per  quanto  non  previsto  dalle  presenti  disposizioni   si
applicano  le  norme  vigenti  in  materia  di personale delle scuole
dell'infanzia.