Art. 8. Copertura degli oneri 1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 50.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilita' per spese correnti, iscritte nel settore funzionale "Oneri non ripartibili", programma "Progetti intersettoriali", area di intervento "Interventi del programma di Giunta" del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge proivinciale 1 febbraio 1993, n. 4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.