Art. 8.
                        Copertura degli oneri
 
   1. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo  di  lire  50.000.000,
derivanti  dall'applicazione dell'articolo 5, a carico dell'esercizio
finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una  quota,  di
pari  importo,  delle disponibilita' per spese correnti, iscritte nel
settore  funzionale  "Oneri  non  ripartibili",  programma  "Progetti
intersettoriali",  area  di  intervento  "Interventi del programma di
Giunta" del bilancio pluriennale 1993-1995, di  cui  all'articolo  15
della  legge  proivinciale  1  febbraio  1993, n. 4. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvedera' secondo le previsioni recate dal
bilancio pluriennale della Provincia.