Art. 2.
     Individuazione di percorsi per la circolazione fuoristrada
 
   1.  La  circolazione  fuoristrada  dei  veicoli  a motore per fini
turistici e sportivi puo' avvenire su aree o  percorsi  appositamente
individuati   dai   piani  comprensoriali  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 16 della legge  provinciale  5  settembre  1991,  n.  22
concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".
   2.  La  realizzazione dei percorsi di cui al comma 1 e' soggetta a
concessione edilizia, nei limiti di cui all'articolo 82  della  legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Qualora detti percorsi insistano
sulle  aree  forestali  o  soggette  a  vincolo  idrogeologico di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48,  come
modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 15 settembre 1980,
n.  31, dall'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n.
33 e dall'articolo 1 della legge provinciale 18 giugno 1990,  n.  18,
la  realizzazione  dei percorsi, in deroga ai divieti stabiliti dallo
stesso articolo 6, e' subordinata a  procedura  semplificata  per  la
valutazione  dell'impatto  ambientale, ai sensi dell'articolo 8 della
legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della
valutazione dell'impatto  ambientale  e  ulteriori  norme  di  tutela
dell'ambiente".
   3.  La  domanda  di  concessione o lo studio di impatto ambientale
dovra' comprendere un  disciplinare  per  la  regolamentazione  della
circolazione  sui  percorsi  individuati  e  le  misure di ripristino
ambientale delle zone su cui insiste il  percorso,  da  adottarsi  in
caso  di  cessazione dell'attivita'. Della cessazione dovranno essere
informati i comuni territorialmente competenti.
   4.  I  percorsi  dovranno  essere  segnalati  a  cura  di  chi  ha
presentato il progetto relativo.