Art. 2. Individuazione di percorsi per la circolazione fuoristrada 1. La circolazione fuoristrada dei veicoli a motore per fini turistici e sportivi puo' avvenire su aree o percorsi appositamente individuati dai piani comprensoriali di coordinamento di cui all'articolo 16 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio". 2. La realizzazione dei percorsi di cui al comma 1 e' soggetta a concessione edilizia, nei limiti di cui all'articolo 82 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. Qualora detti percorsi insistano sulle aree forestali o soggette a vincolo idrogeologico di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, dall'articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 e dall'articolo 1 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 18, la realizzazione dei percorsi, in deroga ai divieti stabiliti dallo stesso articolo 6, e' subordinata a procedura semplificata per la valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente". 3. La domanda di concessione o lo studio di impatto ambientale dovra' comprendere un disciplinare per la regolamentazione della circolazione sui percorsi individuati e le misure di ripristino ambientale delle zone su cui insiste il percorso, da adottarsi in caso di cessazione dell'attivita'. Della cessazione dovranno essere informati i comuni territorialmente competenti. 4. I percorsi dovranno essere segnalati a cura di chi ha presentato il progetto relativo.