Art. 3.
     Utilizzazione dei percorsi per la circolazione fuoristrada
 
   1.  La  circolazione  dei  veicoli  a  motore  sui percorsi di cui
all'articolo 2 e' subordinata al parere favorevole,  previo  collaudo
tecnico  del  percorso,  da  parte  dell'organo periferico competente
della  Federazione  motociclistica  italiana  se  i   percorsi   sono
destinati  all'uso  di  motoveicoli e da parte dell'organo periferico
competente della  Commissione  sportiva  automobilistica  italiana  o
della Federazione italiana fuoristrada a seconda che i percorsi siano
destinati,  rispettivamente,  all'uso  agonistico o non agonistico di
autoveicoli.