Art. 3. Utilizzazione dei percorsi per la circolazione fuoristrada 1. La circolazione dei veicoli a motore sui percorsi di cui all'articolo 2 e' subordinata al parere favorevole, previo collaudo tecnico del percorso, da parte dell'organo periferico competente della Federazione motociclistica italiana se i percorsi sono destinati all'uso di motoveicoli e da parte dell'organo periferico competente della Commissione sportiva automobilistica italiana o della Federazione italiana fuoristrada a seconda che i percorsi siano destinati, rispettivamente, all'uso agonistico o non agonistico di autoveicoli.