Art. 5.
                        Manifestazioni e gare
 
   1. Nel caso di manifestazioni o di gare,  la  Giunta  provinciale,
previo  parere  del  servizio foreste, del servizio urbanistica e del
servizio  protezione   ambiente,   puo'   autorizzare   il   transito
fuoristrada  dei  veicoli  a  motore  anche  al di fuori dei percorsi
individuati  ai  sensi  dell'articolo  2.  Nell'autorizzazione  sara'
previsto  l'obbligo di idonee opere di ripristino ambientale da parte
degli organizzatori.