Art. 5. Manifestazioni e gare 1. Nel caso di manifestazioni o di gare, la Giunta provinciale, previo parere del servizio foreste, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente, puo' autorizzare il transito fuoristrada dei veicoli a motore anche al di fuori dei percorsi individuati ai sensi dell'articolo 2. Nell'autorizzazione sara' previsto l'obbligo di idonee opere di ripristino ambientale da parte degli organizzatori.