Art. 6. Disposizioni transitorie 1. Nella prima applicazione della presente legge, i titolari di impianti fissi o aree comunque adibite stabilmente ad attivita' sportive, ricreative ed agonistiche con mezzi motorizzati di circolazione fuoristrada gia' esistenti debbono presentare il disciplinare di cui al comma 3 dell'articolo 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 8 novembre 1993 Il Presidente della Giunta Provinciale BAZZANELLA Visto, Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: SOTTILE.