Art. 6.
                      Disposizioni transitorie
 
   1. Nella prima applicazione della presente legge,  i  titolari  di
impianti  fissi  o  aree  comunque  adibite  stabilmente ad attivita'
sportive,  ricreative  ed  agonistiche  con  mezzi   motorizzati   di
circolazione   fuoristrada   gia'  esistenti  debbono  presentare  il
disciplinare di cui al comma 3 dell'articolo 2 entro sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Trento, 8 novembre 1993
 
                Il Presidente della Giunta Provinciale
                             BAZZANELLA
 
Visto,  Il  Commissario  del  Governo  per  la  Provincia  di Trento:
SOTTILE.