Art. 2.
      Istituzione e composizione della commissione provinciale
              per le pari opportunita' fra uomo e donna
 
   1.  Per  il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e'
istituita la commissione provinciale per  le  pari  opportunita'  tra
uomo e donna.
   2.  La  commissione  e'  nominata  dalla  Giunta provinciale ed e'
composta da:
     a) dodici componenti eletti, con  voto  limitato  a  tre,  dalle
associazioni  e  dai  movimenti  femminili, rappresentativi a livello
provinciale, che abbiano come fine istituzionale, risultante dal loro
atto  costitutivo,  la  promozione  di  iniziative  a  favore   della
condizione  femminile  e  che  di  fatto  abbiano  svolto  e svolgano
iniziative a favore  della  condizione  femminile,  tra  persone  che
abbiano   maturato   provate  esperienze  di  carattere  scientifico,
culturale, professionale, economico e politico  nei  vari  campi  del
mondo del lavoro;
     b)  tre  esperti della condizione femminile e dei problemi della
parita' designati dal Consiglio provinciale, a  maggioranza  assoluta
dei suoi componenti, tra persone che abbiano specifiche competenze ed
esperienze  acquisite  rispettivamente  nei  settori: dell'assistenza
sociale e della sanita', dell'economia e del lavoro, della cultura  e
dell'informazione, dell'istruzione e della formazione professionale.
   3.  Le associazioni e i movimenti femminili di cui alla lettera a)
del comma 2 inviano alla Presidenza della Giunta  provinciale,  entro
novanta  giorni  dall'inizio  della legislatura, l'atto costitutivo e
una relazione sulle attivita' svolte nell'ultimo triennio e su quelle
in programma al fine  della  verifica  dell'esistenza  dei  requisiti
indicati   dalla   medesima   lettera   a).  I  rappresentanti  delle
associazioni  e  dei  movimenti  in  possesso  dei   requisiti   sono
convocati,  entro  trenta giorni, in apposita riunione dal Presidente
della  Giunta  o  da un suo delegato per l'elezione dei componenti di
cui alla lettera a) del  comma  2.  Qualora  piu'  candidati  abbiano
conseguito   eguale  numero  di  voti,  si  procede  a  votazione  di
ballottaggio tra essi.
   4. Le proposte di candidatura per le designazioni di cui al  comma
2   debbono  essere  accompagnate  da  un  curriculum  comprovante  i
requisiti richiesti.
   5. In caso di dimissioni, morte o altra causa di cessazione  dalla
carica di componente della commissione si provvede alla sostituzione:
     a)  per  i  componenti di cui alla lettera a) del comma 2 con la
nomina da parte della Giunta  provinciale  del  candidato  che  segue
immediatamente  l'ultimo  nominato nella graduatoria risultante dalla
votazione svolta, ad inizio della legislatura, durante la riunione di
cui al comma 3;
     b) per i componenti di cui alla lettera b) del comma  2  con  le
modalita' di cui alla medesima lettera b).
   6.  I componenti nominati ai sensi del comma 5 rimangono in carica
per il periodo che sarebbe spettato ai componenti sostituiti.