Art. 8.
                 Relazione annuale della commissione
 
   1. Entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  la  commissione  invia  al
Presidente  della  Giunta  provinciale  una  relazione sull'attivita'
svolta  e  sullo  stato  di  applicazione   nella   provincia   della
legislazione  in  materia  di  parita',  corredata  da osservazioni e
proposte, assieme alle eventuali relazioni di minoranza.
   2. Il Presidente della Giunta cura la trasmissione delle relazioni
al Presidente del Consiglio, che le invia a tutti i  consiglieri.  Le
relazioni  di  cui al comma 1 sono discusse dal Consiglio provinciale
nella prima tornata successiva alla data della loro trasmissione.
   3. Qualora lo ritenga  opportuno  la  commissione  trasmette  alla
Giunta   provinciale   e,  per  il  mezzo  di  questa,  al  Consiglio
provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.