Art. 10.
Modifiche all'articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1.  I  primi  due  periodi  del primo comma dell'articolo 10 della
legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6  sono  sostituiti  dal  seguente
periodo:
    "Alla  sorveglianza  sull'osservanza delle disposizioni stabilite
dalla presente legge e dai singoli disciplinari provvede il  servizio
minerario,  il  quale  puo'  avvalersi  del  supporto  tecnico  delle
pertinenti strutture provinciali o comunali".
   2. Il settimo comma dell'articolo 10  della  legge  provinciale  4
marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "L'autorizzazione  e' modificata o integrata dal sindaco, sentito
il comitato tecnico interdisciplinare o  su  proposta  dello  stesso,
qualora  si  renda  necessario  prevenire  o  contenere situazioni di
pericolo o di danno  sotto  il  profilo  igienico-sanitario  o  della
sicurezza  geologica  e  idrogeologica  o della tutela del paesaggio,
dipendenti da fatti imprevedibili  o  non  previsti  al  momento  del
rilascio dell'autorizzazione".