Art. 10. Modifiche all'articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. I primi due periodi del primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono sostituiti dal seguente periodo: "Alla sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dai singoli disciplinari provvede il servizio minerario, il quale puo' avvalersi del supporto tecnico delle pertinenti strutture provinciali o comunali". 2. Il settimo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione e' modificata o integrata dal sindaco, sentito il comitato tecnico interdisciplinare o su proposta dello stesso, qualora si renda necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario o della sicurezza geologica e idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione".