Art. 11.
Modifiche all'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1.  Il  primo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge
provinciale  4  marzo  1980,  n.  6  e'  sostituito   dal   seguente:
"L'autorizzazione   puo'   in   ogni   caso  essere  revocata  quando
l'ulteriore  attivita'  di   coltivazione   possa   pregiudicare   la
stabilita'  del  suolo  o  dar luogo a grave danno ambientale, previo
parere  in   quest'ultimo   caso   del   comitato   provinciale   per
l'ambiente;".