Art. 11. Modifiche all'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 11 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione puo' in ogni caso essere revocata quando l'ulteriore attivita' di coltivazione possa pregiudicare la stabilita' del suolo o dar luogo a grave danno ambientale, previo parere in quest'ultimo caso del comitato provinciale per l'ambiente;".