Art. 12. Modifiche all'articolo 13 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "Il comitato si esprime su di esso nei modi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 9 e dall'articolo 9- bis".