Art. 12.
Modifiche all'articolo 13 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
    1.  Il  secondo  comma dell'articolo 13 della legge provinciale 4
marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "Il comitato si esprime su di esso nei modi previsti dal  secondo
e terzo comma dell'articolo 9 e dall'articolo 9- bis".