Art. 13.
Modifiche all'articolo 21 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge provinciale 4 marzo
1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "L'istruttoria  e' svolta in conformita' alle norme dettate dagli
articoli 9 e 9 bis della presente legge in quanto applicabili".