Art. 13. Modifiche all'articolo 21 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "L'istruttoria e' svolta in conformita' alle norme dettate dagli articoli 9 e 9 bis della presente legge in quanto applicabili".