Art. 14. Modifiche all'articolo 25 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono sostituite dalle seguenti: "a) da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000 per chi intraprenda attivita' di ricerca o coltivazione di cave o torbiere o di discarica senza la prescritta autorizzazione o concessione; b) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione o dai provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 10 e 11; c) da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000 nei casi previsti dalla lettera b), quando l'infrazione commessa comporti grave pregiudizio per il razionale sfruttamento dei giacimenti; d) la sanzione amministrativa di cui alla lettera a) e' raddoppiata, qualora le attivita' estrattive o di discarica ivi previste siano abusivamente esercitate in aree non previste dal piano di cui all'articolo 2".