Art. 14.
Modifiche all'articolo 25 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1. Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo  25  della
legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono sostituite dalle seguenti:
     "a)  da  Lire  1.000.000  a  Lire  6.000.000 per chi intraprenda
attivita' di ricerca o coltivazione di cave o torbiere o di discarica
senza la prescritta autorizzazione o concessione;
     b) da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 per chi non  ottempera  alle
prescrizioni  o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o
concessione o dai provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 10  e
11;
     c)  da  Lire  1.000.000 a Lire 6.000.000 nei casi previsti dalla
lettera b), quando l'infrazione commessa comporti  grave  pregiudizio
per il razionale sfruttamento dei giacimenti;
     d)  la  sanzione  amministrativa  di  cui  alla  lettera  a)  e'
raddoppiata, qualora le  attivita'  estrattive  o  di  discarica  ivi
previste siano abusivamente esercitate in aree non previste dal piano
di cui all'articolo 2".