Art. 15.
Modifiche all'articolo 26 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 4 marzo
1980,  n.  6,  le  parole  "legge  24  dicembre  1975,  n.  706" sono
sostituite con le parole: "legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente
'Modifiche al sistema penale', come da ultimo modificata dal  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271".
   2. All'articolo 26 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono
aggiunti i seguenti commi:
    "Fatto  salvo quanto disposto dal quarto comma, quando uno stesso
fatto soggiace alla disciplina sanzionatoria amministrativa prevista,
oltre che dalla presente legge, da altre disposizioni  normative,  si
applica  esclusivamente  la  disciplina  sanzionatoria amministrativa
prevista dalla presente legge.
   Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano nei casi di
cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 25. In tali casi il
relativo  accertamento  e'  effettuato  di  norma  dagli  organi   di
vigilanza  competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio,
la tutela dell'ambiente ed il vincolo idrogeologico, avvalendosi  ove
occorra del supporto tecnico del servizio minerario".