Art. 15. Modifiche all'articolo 26 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, le parole "legge 24 dicembre 1975, n. 706" sono sostituite con le parole: "legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente 'Modifiche al sistema penale', come da ultimo modificata dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". 2. All'articolo 26 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono aggiunti i seguenti commi: "Fatto salvo quanto disposto dal quarto comma, quando uno stesso fatto soggiace alla disciplina sanzionatoria amministrativa prevista, oltre che dalla presente legge, da altre disposizioni normative, si applica esclusivamente la disciplina sanzionatoria amministrativa prevista dalla presente legge. Le disposizioni di cui al terzo comma non si applicano nei casi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 25. In tali casi il relativo accertamento e' effettuato di norma dagli organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente ed il vincolo idrogeologico, avvalendosi ove occorra del supporto tecnico del servizio minerario".