Art. 16.
     Disposizioni per le autorizzazioni e le concessioni in atto
 
   1. E fatta salva l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione e
di concessione relativi all'esercizio delle attivita' di coltivazione
delle  cave e delle torbiere ivi compresi quelli relativi alle opere,
alle discariche, alle strutture  ed  agli  impianti  fissi  destinati
all'esercizio   delle   predette   attivita'   estrattive  rilasciati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente  legge
ai sensi della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6.
   2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i provvedimenti ivi
previsti  rimangono  comunque  soggetti alle disposizioni della legge
provinciale 4 marzo  1980,  n.  6  e  successive  modificazioni,  ivi
comprese  quelle  introdotte  dal  presente  capo.  Le  modificazioni
introdotte dal presente capo alla legge provinciale 4 marzo  1980  n.
6,  relative  al rilascio dell'autorizzazione e della concessione per
la  coltivazione  delle  cave  e  delle  torbiere  nonche'   per   la
realizzazione e la gestione delle discariche, si applicano in sede di
rilascio  di  nuove  autorizzazioni  o  concessioni, di rinnovo delle
autorizzazioni e delle concessioni venute a  scadere  o  di  rilascio
delle autorizzazioni a seguito della scadenza, ai sensi dell'articolo
24  della  legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, delle autorizzazioni
provvisorie ivi previste.