Art. 16. Disposizioni per le autorizzazioni e le concessioni in atto 1. E fatta salva l'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione relativi all'esercizio delle attivita' di coltivazione delle cave e delle torbiere ivi compresi quelli relativi alle opere, alle discariche, alle strutture ed agli impianti fissi destinati all'esercizio delle predette attivita' estrattive rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i provvedimenti ivi previsti rimangono comunque soggetti alle disposizioni della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e successive modificazioni, ivi comprese quelle introdotte dal presente capo. Le modificazioni introdotte dal presente capo alla legge provinciale 4 marzo 1980 n. 6, relative al rilascio dell'autorizzazione e della concessione per la coltivazione delle cave e delle torbiere nonche' per la realizzazione e la gestione delle discariche, si applicano in sede di rilascio di nuove autorizzazioni o concessioni, di rinnovo delle autorizzazioni e delle concessioni venute a scadere o di rilascio delle autorizzazioni a seguito della scadenza, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, delle autorizzazioni provvisorie ivi previste.