Art. 17. Disposizione finale 1. Sono fatti salvi gli interventi, le opere, le costruzioni e le attivita', anche ad esecuzione continuata, che siano stati autorizzati anche in via provvisoria e che siano iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 12 concernente "Disposizioni di salvaguardia del territorio e dell'ambiente", in conformita' alle disposizioni previste dalla legislazione vigente. 2. Gli interventi, le opere, le costruzioni e le attivita' di cui al comma 1 ricadenti nei territori destinati a parco naturale rimangono soggetti alle disposizioni della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18 concernente "Ordinamento dei parchi naturali", come da ultimo modificata dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22.