Art. 17.
                         Disposizione finale
 
   1. Sono fatti salvi gli interventi, le opere, le costruzioni e  le
attivita',   anche   ad   esecuzione   continuata,  che  siano  stati
autorizzati  anche  in  via  provvisoria   e   che   siano   iniziati
precedentemente   alla   data   di  entrata  in  vigore  della  legge
provinciale 28  aprile  1986,  n.  12  concernente  "Disposizioni  di
salvaguardia  del  territorio  e  dell'ambiente", in conformita' alle
disposizioni previste dalla legislazione vigente.
   2. Gli interventi, le opere, le costruzioni e le attivita' di  cui
al  comma  1  ricadenti  nei  territori  destinati  a  parco naturale
rimangono soggetti alle disposizioni della legge provinciale 6 maggio
1988, n. 18 concernente "Ordinamento dei parchi  naturali",  come  da
ultimo modificata dalla legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22.