Art. 18.
Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1991, n.
   23
 
   1.  All'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23
concernente "Norme transitorie  per  l'esercizio  delle  funzioni  in
materia di igiene e sanita' pubblica", e' aggiunto il seguente comma:
   "2.  Nella  sfera  di competenza definita dal comma 1 si intendono
inclusi i lavori non compresi nel ciclo produttivo  minerario  aventi
per oggetto l'utilizzazione dei prodotti minerari e consistenti nelle
attivita'  di  seconda  lavorazione  dei  materiali sciolti, quali la
confezione di conglomerati cementizi o bituminosi,  e  dei  materiali
lapidei,  quali  la  produzione  manuale  o meccanica di cubetti e di
altri prodotti lavorati."