Art. 18. Modifiche all'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 1. All'articolo 14 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 concernente "Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica", e' aggiunto il seguente comma: "2. Nella sfera di competenza definita dal comma 1 si intendono inclusi i lavori non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto l'utilizzazione dei prodotti minerari e consistenti nelle attivita' di seconda lavorazione dei materiali sciolti, quali la confezione di conglomerati cementizi o bituminosi, e dei materiali lapidei, quali la produzione manuale o meccanica di cubetti e di altri prodotti lavorati."