Art. 19. Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. All'articolo 16, comma 2, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale", la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) l'esercizio di tutte le funzioni inerenti alla gestione dell'azienda e l'adozione dei relativi provvedimenti, ferme restando le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dall'articolo 15 e salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge il direttore generale puo' delegare ai responsabili delle articolazioni organizzative di cui all'articolo 23, comma 1, lettere da b) a g), in relazione alla rispettiva sfera di competenza, l'adozione di atti a contenuto vincolato e di altri atti di amministrazione giuridica puntuale che saranno individuati nei regolamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c)". 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' inserito il seguente comma: "4.- bis In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal responsabile di una delle direzioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b), c) e g), numeri 1), 2) e 3), su delega del direttore generale ovvero, in mancanza di delega, dal responsabile piu' anziano di eta'".