Art. 19.
Modifiche all'articolo 16 della legge provinciale 1 aprile  1993,  n.
   10
 
   1.  All'articolo  16,  comma  2,  della legge provinciale 1 aprile
1993, n. 10 concernente  "Nuova  disciplina  del  servizio  sanitario
provinciale", la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
     "b)  l'esercizio  di  tutte  le  funzioni inerenti alla gestione
dell'azienda e l'adozione dei relativi provvedimenti, ferme  restando
le    competenze   attribuite   al   consiglio   di   amministrazione
dall'articolo 15 e salvo quanto diversamente stabilito da  specifiche
disposizioni   di  legge  il  direttore  generale  puo'  delegare  ai
responsabili delle articolazioni organizzative  di  cui  all'articolo
23,  comma  1, lettere da b) a g), in relazione alla rispettiva sfera
di competenza, l'adozione di atti a contenuto vincolato  e  di  altri
atti  di  amministrazione  giuridica puntuale che saranno individuati
nei regolamenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c)".
   2. Dopo il comma 4 dell'articolo  16  della  legge  provinciale  1
aprile 1993, n. 10 e' inserito il seguente comma:
   "4.-  bis  In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o
impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono  svolte
dal responsabile di una delle direzioni di cui all'articolo 23, comma
1,  lettere  b), c) e g), numeri 1), 2) e 3), su delega del direttore
generale ovvero, in mancanza di delega, dal responsabile piu' anziano
di eta'".