Art. 2.
 Modifiche all'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1.  La  lettera  b)  del  primo  comma dell'articolo 2 della legge
provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituita dalla seguente:
    "b) delimitazione cartografica delle aree di cui alla lettera a),
al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo  estrattivo,  in
coerenza  con  i  criteri  di tutela ambientale e nell'osservanza dei
vincoli dettati dal piano urbanstico provinciale;".
   2.  Alla  lettera  l)  del primo comma dell'articolo 2 della legge
provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' aggiunto il seguente periodo: ", in
coerenza con i  criteri  di  tutela  ambientale  nell'osservanza  dei
vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale;".