Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituita dalla seguente: "b) delimitazione cartografica delle aree di cui alla lettera a), al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, in coerenza con i criteri di tutela ambientale e nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanstico provinciale;". 2. Alla lettera l) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' aggiunto il seguente periodo: ", in coerenza con i criteri di tutela ambientale nell'osservanza dei vincoli dettati dal piano urbanistico provinciale;".