Art. 20.
Modifiche all'articolo 29 della legge provinciale 1 aprile  1993,  n.
   10
 
   1.  All'articolo  29 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
   "1.- bis Nella  sfera  di  competenza  definita  dal  comma  1  si
intendono   inclusi  i  lavori  non  compresi  nel  ciclo  produttivo
minerario aventi per oggetto l'utilizzazione dei prodotti minerari  e
consistenti  nelle  attivita'  di  seconda  lavorazione dei materiali
sciolti, quali la confezione di conglomerati cementizi o  bituminosi,
e  dei  materiali lapidei, quali la produzione manuale o meccanica di
cubetti e di altri prodotti lavorati".