Art. 20. Modifiche all'articolo 29 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. All'articolo 29 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: "1.- bis Nella sfera di competenza definita dal comma 1 si intendono inclusi i lavori non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto l'utilizzazione dei prodotti minerari e consistenti nelle attivita' di seconda lavorazione dei materiali sciolti, quali la confezione di conglomerati cementizi o bituminosi, e dei materiali lapidei, quali la produzione manuale o meccanica di cubetti e di altri prodotti lavorati".