Art. 21.
Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1  aprile  1993,  n.
   10
 
   1.  Il  comma  6 dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile
1993, n. 10 e' sostituito dal seguente:
   "6. Per il conferimento  degli  incarichi  di  responsabile  della
direzione  prevenzione  e  della  direzione  cura e riabilitazione e'
richiesto in ogni caso il possesso di diploma di laurea in medicina".