Art. 21. Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Il comma 6 dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "6. Per il conferimento degli incarichi di responsabile della direzione prevenzione e della direzione cura e riabilitazione e' richiesto in ogni caso il possesso di diploma di laurea in medicina".