Art. 22. Disposizioni in materia di sviluppo di iniziative industriali esistenti 1. In relazione al momento di sfavorevole congiuntura economica in atto, le agevolazioni di cui al capo V del titolo II della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente "Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione", come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, gia' concesse per lo sviluppo di iniziative industriali esistenti possono essere mantenute in capo ai soggetti beneficiari anche qualora non si realizzino o non si siano realizzati, a seguito degli investimenti agevolati, gli aumenti dell'occupazione nelle misure stabilite dal secondo e dal terzo aggiornamento del piano provinciale di politica industriale, a condizione che venga accertato dalla Giunta provinciale che il mancato aumento occupazionale nei termini previsti dai relativi progetti agevolati sia adeguatamente motivato. In tal caso la Giunta provinciale puo' rideterminare i nuovi livelli occupazionali da realizzare, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.