Art. 22.
Disposizioni  in  materia  di  sviluppo  di  iniziative   industriali
   esistenti
 
   1. In relazione al momento di sfavorevole congiuntura economica in
atto,  le  agevolazioni  di  cui  al capo V del titolo II della legge
provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente  "Provvedimenti  organici
per  il  settore  industriale  e  per  la salvaguardia e l'incremento
dell'occupazione",  come  introdotto  dall'articolo  1  della   legge
provinciale 23 novembre 1987, n. 29, gia' concesse per lo sviluppo di
iniziative  industriali esistenti possono essere mantenute in capo ai
soggetti beneficiari anche qualora non si realizzino o non  si  siano
realizzati,  a  seguito  degli  investimenti  agevolati,  gli aumenti
dell'occupazione nelle misure  stabilite  dal  secondo  e  dal  terzo
aggiornamento  del  piano  provinciale  di  politica  industriale,  a
condizione che  venga  accertato  dalla  Giunta  provinciale  che  il
mancato  aumento  occupazionale  nei  termini  previsti  dai relativi
progetti agevolati sia adeguatamente motivato. In tal caso la  Giunta
provinciale  puo'  rideterminare  i  nuovi  livelli  occupazionali da
realizzare,  sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei   lavoratori
maggiormente rappresentative.