Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Il periodo introduttivo del primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "Per l'elaborazione della proposta del piano di cui all'articolo 3 e per l'espressione dei pareri e delle determinazioni previsti dalla presente legge, e' istituito un comitato tecnico interdisciplinare cosi' composto:".