Art. 3.
 Modifiche all'articolo 4 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1.  Il  periodo introduttivo del primo comma dell'articolo 4 della
legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "Per
l'elaborazione della proposta del piano di cui all'articolo 3  e  per
l'espressione  dei  pareri  e  delle  determinazioni  previsti  dalla
presente legge, e' istituito un  comitato  tecnico  interdisciplinare
cosi' composto:".