Art. 4-bis.
                 Determinazioni del comitato tecnico
               interdisciplinare in materia ambientale
 
   1.  Le  riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, nel corso
delle quali debbano essere assunte le determinazioni  in  materia  di
tutela   del   paesaggio   e   del  vincolo  idrogeologico  ai  sensi
dell'articolo 9-bis, sono valide purche' siano in ogni caso  presenti
i  componenti  di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo
4.
   2. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, preordinate
all'esame  definitivo  della  proposta  del  piano   provinciale   di
utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti ai
sensi  del  terzo comma dell'articolo 4, sono valide purche' siano in
ogni caso presenti i componenti di cui ai numeri 2), 4), 10), 11), 14
e  15),  nonche'  il  funzionario  del  servizio  geologico  previsti
dall'articolo 4.
   3.  Le  determinazioni espresse dai componenti del comitato di cui
al  comma  2  sono  vincolanti  per  il  comitato  medesimo  ai  fini
dell'emanazione  del  parere  sulla proposta del piano provinciale di
utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti."