Art. 4-bis. Determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare in materia ambientale 1. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, nel corso delle quali debbano essere assunte le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 9-bis, sono valide purche' siano in ogni caso presenti i componenti di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 4. 2. Le riunioni del comitato tecnico interdisciplinare, preordinate all'esame definitivo della proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, sono valide purche' siano in ogni caso presenti i componenti di cui ai numeri 2), 4), 10), 11), 14 e 15), nonche' il funzionario del servizio geologico previsti dall'articolo 4. 3. Le determinazioni espresse dai componenti del comitato di cui al comma 2 sono vincolanti per il comitato medesimo ai fini dell'emanazione del parere sulla proposta del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali o dei relativi aggiornamenti."