Art. 5.
 Modifiche all'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 4  marzo
1980,  n.  6, le parole "La coltivazione delle cave e delle torbiere"
sono sostituite con le parole: "La coltivazione delle  cave  e  delle
torbiere, nonche' la realizzazione e la gestione delle discariche".
   2. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo
1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "L'autorizzazione di cui ai commi precedenti e' rilasciata previo
parere  del comitato tecnico interdisciplinare ed in conformita' alle
determinazioni di cui al terzo comma  dell'articolo  9.  La  predetta
autorizzazione  comprende  anche  l'esecuzione delle opere necessarie
all'esercizio della cava o torbiera".