Art. 5. Modifiche all'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, le parole "La coltivazione delle cave e delle torbiere" sono sostituite con le parole: "La coltivazione delle cave e delle torbiere, nonche' la realizzazione e la gestione delle discariche". 2. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione di cui ai commi precedenti e' rilasciata previo parere del comitato tecnico interdisciplinare ed in conformita' alle determinazioni di cui al terzo comma dell'articolo 9. La predetta autorizzazione comprende anche l'esecuzione delle opere necessarie all'esercizio della cava o torbiera".