Art. 6. Modifiche all'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Il numero 5) del secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "5) i programmi annuali ed il programma generale di sistemazione del suolo e di ripristino ambientale, durante e al termine della coltivazione". 2. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "La domanda e gli allegati sono presentati nel numero di copie che sara' stabilito con deliberazione della Giunta provinciale".