Art. 6.
 Modifiche all'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1. Il numero 5) del secondo  comma  dell'articolo  8  della  legge
provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "5)  i programmi annuali ed il programma generale di sistemazione
del suolo e di ripristino ambientale,  durante  e  al  termine  della
coltivazione".
   2. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge provinciale 4 marzo
1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "La  domanda  e  gli allegati sono presentati nel numero di copie
che sara' stabilito con deliberazione della Giunta provinciale".