Art. 7. Modifiche all'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "Il sindaco, ricevuta la domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dall'articolo 8, riscontratane la regolarita', la invia entro quindici giorni al servizio minerario per l'acquisizione del parere e delle determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare". 2. Al terzo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono in ogni caso vincolanti le determinazioni del comitato in materia di tutela del paesaggio e di vincolo idrogeologico". 3. Al sesto comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono soppresse le seguenti parole: "nonche' la concessione edilizia per le opere di cui all'articolo 8, lettera f)". 4. Il settimo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "Qualora il sindaco non provveda agli adempimenti nei termini previsti dai commi precedenti ovvero rilasci l'autorizzazione in difformita' dalle clausole e dalle determinazioni vincolanti di cui al terzo comma, vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale, previa diffida del Presidente della Giunta medesima". 5. All'ottavo comma dell'atricolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' ai servizi competenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e foreste".