Art. 7.
 Modifiche all'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4  marzo
1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "Il  sindaco,  ricevuta  la  domanda  di autorizzazione corredata
dalla documentazione e dagli  elaborati  richiesti  dall'articolo  8,
riscontratane  la  regolarita',  la  invia  entro  quindici giorni al
servizio  minerario   per   l'acquisizione   del   parere   e   delle
determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare".
   2.  Al terzo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo
1980, n. 6 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "Sono  in  ogni  caso
vincolanti  le  determinazioni  del comitato in materia di tutela del
paesaggio e di vincolo idrogeologico".
   3. Al sesto comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4  marzo
1980, n. 6 sono soppresse le seguenti parole: "nonche' la concessione
edilizia per le opere di cui all'articolo 8, lettera f)".
   4.  Il  settimo  comma  dell'articolo  9 della legge provinciale 4
marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "Qualora il sindaco non provveda  agli  adempimenti  nei  termini
previsti  dai  commi  precedenti  ovvero  rilasci l'autorizzazione in
difformita' dalle clausole e dalle determinazioni vincolanti  di  cui
al terzo comma, vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale,
previa diffida del Presidente della Giunta medesima".
   5.  All'ottavo  comma  dell'atricolo  9  della legge provinciale 4
marzo 1980, n. 6 sono aggiunte le  seguenti  parole:  ",  nonche'  ai
servizi competenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e
foreste".