Art. 7.
 Modifiche all'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6
 
   1.  Il primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo
1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "Il sindaco, ricevuta  la  domanda  di  autorizzazione  corredata
dalla  documentazione  e  dagli  elaborati richiesti dall'articolo 8,
riscontratane la regolarita',  la  invia  entro  quindici  giorni  al
servizio   minerario   per   l'acquisizione   del   parere   e  delle
determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare".
   2. Al terzo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4  marzo
1980,  n.  6  e'  aggiunto  il  seguente  periodo: "Sono in ogni caso
vincolanti le determinazioni del comitato in materia  di  tutela  del
paesaggio e di vincolo idrogeologico".
   3.  Al sesto comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo
1980, n. 6 sono soppresse le seguenti parole: "nonche' la concessione
edilizia per le opere di cui all'articolo 8, lettera f)".
   4. Il settimo comma dell'articolo  9  della  legge  provinciale  4
marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente:
    "Qualora  il  sindaco  non  provveda agli adempimenti nei termini
previsti dai commi  precedenti  ovvero  rilasci  l'autorizzazione  in
difformita'  dalle  clausole e dalle determinazioni vincolanti di cui
al terzo comma, vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale,
previa diffida del Presidente della Giunta medesima".
   5. All'ottavo comma dell'atricolo  9  della  legge  provinciale  4
marzo  1980,  n.  6  sono  aggiunte le seguenti parole: ", nonche' ai
servizi competenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e
foreste".
   1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e'
aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 9- bis.
                     Coordinamento autorizzativo
 
   1. In  relazione  alle  disposizioni  stabilite  dall'articolo  7,
quinto  comma,  e dall'articolo 9, primo comma, il presidente convoca
il comitato tecnico interdisciplinare che si  esprime  entro  novanta
giorni dal ricevimento della domanda.
   2.  Al  fine  di  assicurare  un'adeguata istruttoria, il servizio
minerario  trasmette,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della
domanda,   la   documentazione   e   gli  elaborati  pertinenti  alla
commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP),
al servizio foreste, qualora l'area interessata ricada  in  zona  non
boscata soggetta al vincolo idrogeologico o al comitato tecnico fore-
stale,  qualora l'area interessata ricada in zona boscata soggetta al
vincolo idrogeologico.
   3. Nei successivi sessanta giorni la CTP, il servizio foreste o il
comitato tecnico  forestale  esperiscono  l'esame  e  le  valutazioni
istruttorie pertinenti. In deroga alle disposizioni vigenti, le rela-
tive  determinazioni  finali  sono  rese, nella riunione del comitato
tecnico interdisciplinare dai componenti di cui ai numeri 2) e 4) del
primo  comma  dell'articolo  4,  in  conformita'  con  le  risultanze
istruttorie  della CTP e, rispettivamente, del servizio foreste o del
comitato tecnico forestale.
   4.  Le  determinazioni  in  materia  di tutela del paesaggio e del
vincolo idrogeologico, espresse ai  sensi  dei  commi  2  e  3,  sono
vincolanti  per il comitato e tengono luogo dei provvedimenti e degli
atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie.
   5. Il procedimento concernente le  determinazioni  in  materia  di
tutela del paesaggio descritto ai commmi 2, 3 e 4 trova applicazione,
in  deroga  alle  procedure stabilite dalle leggi vigenti, qualora la
coltivazione delle cave e delle torbiere  o  la  realizzazione  e  la
gestione delle discariche riguardino:
     a)  i  territori destinati a parco naturale o compresi nel Parco
nazionale dello Stelvio;
     b) i territori costituiti dalle zone di interesse  ambientale  e
naturalistico individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera
d),  della  legge  provinciale  5  settembre  1991, n. 22 concernente
"Ordinamento  urbanistico  e  tutela  del   territorio"   dal   piano
urbanistico provinciale;
     c)   e,   fino   all'entrata   in   vigore  degli  strumenti  di
pianificazione redatti in  conformita'  al  nuovo  piano  urbanistico
provinciale, i territori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della
legge  provinciale  6  settembre  1971, n. 12 concernente "Tutela del
paesaggio", come individuati  nelle  apposite  planimetrie  in  scala
1:40.000  del  piano  urbanistico  provinciale,  approvato  con legge
provinciale 12 settembre 1967, n.  7  non  ricadenti  nelle  aree  di
interesse ambientale di cui alla precedente lettera b).
   6.   Qualora  il  progetto  di  massima  ovvero  il  programma  di
attuazione di cui all'articolo 6 - relativi alla coltivazione di cave
o  torbiere  o  all'installazione  delle  discariche  -  siano  stati
previamente  sottoposti  alla  procedura  di valutazione dell'impatto
ambientale ai sensi della legge provinciale 29  agosto  1988,  n.  28
concernente  "Disciplina  della valutazione dell'impatto ambientale e
ulteriori norme di tutela dell'ambiente" come  da  ultimo  modificata
dall'articolo  22  della  legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, le
determinazioni in materia di  tutela  del  paesaggio  e  del  vincolo
idrogeologico  previste  dal  presente articolo sono rese in coerenza
con la valutazione dell'impatto ambientale medesima.
   7. I pareri istruttori sui progetti di massima e sui programmi  di
attuazione  di cui al comma 6, concernenti la tutela del paesaggio ed
il vincolo idrogeologico, sono resi nell'ambito  della  procedura  di
valutazione  dell'impatto  ambientale dagli organi previsti dal comma
2."