Art. 7. Modifiche all'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "Il sindaco, ricevuta la domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione e dagli elaborati richiesti dall'articolo 8, riscontratane la regolarita', la invia entro quindici giorni al servizio minerario per l'acquisizione del parere e delle determinazioni del comitato tecnico interdisciplinare". 2. Al terzo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono in ogni caso vincolanti le determinazioni del comitato in materia di tutela del paesaggio e di vincolo idrogeologico". 3. Al sesto comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono soppresse le seguenti parole: "nonche' la concessione edilizia per le opere di cui all'articolo 8, lettera f)". 4. Il settimo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' sostituito dal seguente: "Qualora il sindaco non provveda agli adempimenti nei termini previsti dai commi precedenti ovvero rilasci l'autorizzazione in difformita' dalle clausole e dalle determinazioni vincolanti di cui al terzo comma, vi provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale, previa diffida del Presidente della Giunta medesima". 5. All'ottavo comma dell'atricolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' ai servizi competenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e foreste". 1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 9- bis. Coordinamento autorizzativo 1. In relazione alle disposizioni stabilite dall'articolo 7, quinto comma, e dall'articolo 9, primo comma, il presidente convoca il comitato tecnico interdisciplinare che si esprime entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. 2. Al fine di assicurare un'adeguata istruttoria, il servizio minerario trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, la documentazione e gli elaborati pertinenti alla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP), al servizio foreste, qualora l'area interessata ricada in zona non boscata soggetta al vincolo idrogeologico o al comitato tecnico fore- stale, qualora l'area interessata ricada in zona boscata soggetta al vincolo idrogeologico. 3. Nei successivi sessanta giorni la CTP, il servizio foreste o il comitato tecnico forestale esperiscono l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti. In deroga alle disposizioni vigenti, le rela- tive determinazioni finali sono rese, nella riunione del comitato tecnico interdisciplinare dai componenti di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 4, in conformita' con le risultanze istruttorie della CTP e, rispettivamente, del servizio foreste o del comitato tecnico forestale. 4. Le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico, espresse ai sensi dei commi 2 e 3, sono vincolanti per il comitato e tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie. 5. Il procedimento concernente le determinazioni in materia di tutela del paesaggio descritto ai commmi 2, 3 e 4 trova applicazione, in deroga alle procedure stabilite dalle leggi vigenti, qualora la coltivazione delle cave e delle torbiere o la realizzazione e la gestione delle discariche riguardino: a) i territori destinati a parco naturale o compresi nel Parco nazionale dello Stelvio; b) i territori costituiti dalle zone di interesse ambientale e naturalistico individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" dal piano urbanistico provinciale; c) e, fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione redatti in conformita' al nuovo piano urbanistico provinciale, i territori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 concernente "Tutela del paesaggio", come individuati nelle apposite planimetrie in scala 1:40.000 del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 non ricadenti nelle aree di interesse ambientale di cui alla precedente lettera b). 6. Qualora il progetto di massima ovvero il programma di attuazione di cui all'articolo 6 - relativi alla coltivazione di cave o torbiere o all'installazione delle discariche - siano stati previamente sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" come da ultimo modificata dall'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico previste dal presente articolo sono rese in coerenza con la valutazione dell'impatto ambientale medesima. 7. I pareri istruttori sui progetti di massima e sui programmi di attuazione di cui al comma 6, concernenti la tutela del paesaggio ed il vincolo idrogeologico, sono resi nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dagli organi previsti dal comma 2."