Art. 9.
Aggiunta dell'articolo 9-ter alla legge provinciale 4 marzo 1980,  n.
   6
 
  1.  Dopo l'articolo 9-bis, aggiunto dalla presente legge alla legge
provinciale 4 marzo 1980, n. 6, e' aggiunto il seguente articolo:
 
                            "Art. 9-ter.
                       Ricorsi amministrativi
 
   1. Contro le determinazioni in materia di tutela del  paesaggio  e
del  vincolo  idrogeologico  rese  ai  sensi  dell'articolo 9- bis e'
sempre ammesso ricorso, anche in  deroga  alle  leggi  vigenti,  alla
Giunta  provinciale  da  parte del destinatario delle medesime, entro
trenta  giorni  dall'avvenuta  comunicazione  del parere del comitato
tecnico  interdisciplinare  comprendente  le  determinazioni  di  cui
all'articolo 9- bis.
   2.  Sul  ricorso  si  pronuncia  la Giunta provinciale, sentito il
parere degli organi collegiali previsti dall'articolo 101 della legge
provinciale 5 settembre 1991, n. 22,  ove  si  tratti  degli  aspetti
paesaggistici,  e  rispettivamente  dall'articolo  32, comma 2, della
legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente  "Provvedimenti
per  il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse", ove
si tratti del vincolo idrogeologico.
   3. Per i fini di cui ai commi  1  e  2,  il  parere  del  comitato
tecnico  interdisciplinare  di  cui  all'articolo  9, comprendente le
determinazioni di cui all'articolo 9-bis, e' comunicato, oltre che al
sindaco, a chi ha presentato la domanda di autorizzazione.
   4. Per quanto non previsto dai  commi  1  e  2,  si  applicano  le
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971,  n.  1199  concernente  "Semplificazione  dei  procedimenti  in
materia di ricorsi amministrativi."