Art. 9. Aggiunta dell'articolo 9-ter alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 1. Dopo l'articolo 9-bis, aggiunto dalla presente legge alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 9-ter. Ricorsi amministrativi 1. Contro le determinazioni in materia di tutela del paesaggio e del vincolo idrogeologico rese ai sensi dell'articolo 9- bis e' sempre ammesso ricorso, anche in deroga alle leggi vigenti, alla Giunta provinciale da parte del destinatario delle medesime, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del parere del comitato tecnico interdisciplinare comprendente le determinazioni di cui all'articolo 9- bis. 2. Sul ricorso si pronuncia la Giunta provinciale, sentito il parere degli organi collegiali previsti dall'articolo 101 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ove si tratti degli aspetti paesaggistici, e rispettivamente dall'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse", ove si tratti del vincolo idrogeologico. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il parere del comitato tecnico interdisciplinare di cui all'articolo 9, comprendente le determinazioni di cui all'articolo 9-bis, e' comunicato, oltre che al sindaco, a chi ha presentato la domanda di autorizzazione. 4. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 concernente "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi."