Art. 3.
Sostituzione  dell'articolo 9 della legge provinciale 23 giugno 1986,
   n. 15 concernente gli assistenti educatori dei comprensori
 
   1. L'articolo 9 della legge provinciale 23  giugno  1986,  n.  15,
come  modificato  dall'articolo  3 della legge provinciale 19 gennaio
1988, n. 4 e dall'articolo 6  della  legge  provinciale  21  novembre
1988, n. 41, e' sostituito dal seguente nuovo articolo:
 
                              "Art. 9.
                        Assistenti educatori
 
   1. Nel limite numerico fissato dalla Giunta provinciale e comunque
non  superiore  a  centocinquanta  unita'  complessive, gli enti e le
istituzioni  pubblici  locali,  cui  sono  delegate  dalla  Provincia
funzioni  per  l'effettuazione  di  iniziative  di  natura educativo-
formativa e contemplate  dal  comma  3  -  di  seguito  nel  presente
articolo  denominati  soggetti  gestori -, provvedono all'assunzione,
con rapporto di impiego  a  tempo  pieno  o  a  tempo  determinato  a
ventiquattro  o  trenta  ore  settimanali,  di  personale  assistente
educatore mediante pubblico concorso, le cui materie e prove  d'esame
sono determinate dalla Giunta provinciale.
   2.  Sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  gli  aspiranti in
possesso di diploma di maturita' nonche' di un attestato di qualifica
rilasciato al termine di  uno  specifico  corso  post-secondario,  di
durata  almeno  annuale,  istituito  dalla  Provincia  ai sensi della
vigente normativa provinciale.  La  Giunta  provinciale  determina  i
diplomi considerati sostitutivi del richiesto attestato di qualifica.
   3.  Il  personale  assistente  educatore, in raccordo con l'azione
didattica svolta dai docenti nelle istituzioni  scolastiche  e  form-
ative ed in sintonia con gli interventi condotti sul territorio dagli
operatori   in   campo   sociale  e  sanitario,  cura  principalmente
l'attuazione di iniziative di natura educativo-formativa, durante  il
periodo  di  istruzione obbligatoria e sino al compimento degli studi
secondari superiori a carattere scolastico  o  formativo,  idonee  ad
agevolare   i   giovani  svantaggiati  nell'adempimento  dell'obbligo
scolastico  ed  a  progredire  negli  studi,  nonche'   a   sostenere
l'ampliamento  delle  opportunita'  educativo-formative  a favore dei
giovani nel tempo libero.  In  particolare  il  personale  assistente
educatore:
     a) svolge attivita' di assistenza diretta agli alunni affetti da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessita' ai
fini  di  una  loro piena partecipazione alle attivita' scolastiche e
formative, agli alunni comunque svantaggiati  per  un  loro  proficuo
inserimento scolastico e formativo, ai giovani durante lo svolgimento
di  iniziative educativo-formative nel tempo libero organizzate anche
da enti od istituzioni pubblici o da  privati  convenzionati  con  il
soggetto gestore;
     b)  concorre altresi' alla programmazione ed alla organizzazione
delle attivita' da svolgere;
     c) collabora  e  mantiene  rapporti  per  il  buon  esito  delle
attivita' svolte con gli organismi preposti ad interventi scolastico-
formativi  e  socio-sanitari,  con  gli  operatori  delle istituzioni
interessate e con le famiglie;
     d) conduce attivita' educativo-formative nel tempo libero.
   4.  I soggetti gestori, anche attraverso opportune intese ai sensi
delle leggi vigenti, coordinano  gli  interventi  educativo-formativi
con  l'azione degli altri enti ed istituzioni presenti sul territorio
che operano in campo  scolastico,  formativo,  educativo,  sociale  e
sanitario.   Assicurano  altresi'  la  programmazione  annuale  delle
attivita' del personale assistente educatore e la periodica  verifica
e  valutazione dell'azione da questo svolta, avvalendosi di personale
specializzato alle proprie dipendenze o di personale alle  dipendenze
di  altro  ente  pubblico,  previa  convenzione  con  lo stesso, o di
esperti in materia.
   5. Nell'ambito della programmazione annuale delle  attivita'  sono
individuate le aree territoriali cui sono assegnate una o piu' unita'
di  personale  assistente  educatore  ed al cui interno devono essere
attivati interventi integrati e complementari a  quelli  condotti  da
altri soggetti scolastici, formativi, educativi, sociali e sanitari e
sono  definite  le modalita' tecniche degli interventi, prevedendo le
prestazioni necessarie, anche individuali, e gli  ambiti  presso  cui
vanno svolte.
   6.   Al  fine  di  garantire  al  personale  assistente  educatore
uniformita' di trattamento ed allo scopo di individuare le  attivita'
congruenti  con  la  figura  professionale dell'assistente educatore,
come definita al comma 3,  la  Giunta  provinciale  su  proposta  dei
soggetti  gestori  e  d'intesa con le organizzazioni sindacali, detta
idonee direttive. I soggetti gestori,  nel  rispetto  delle  predette
direttive,   disciplinano  l'organizzazione  dei  servizi  educativo-
formativi  e  del  personale  assistente  educatore   e   annualmente
relazionano   alla  Giunta  provinciale  in  ordine  agli  interventi
effettuati. Curano altresi' direttamente  o  avvalendosi  di  agenzie
formative  l'aggiornamento  del  medesimo  personale  per non meno di
trenta ore annuali.
   7. I soggetti gestori sono autorizzati ad assumere, sulla base  di
una graduatoria con validita' triennale predisposta secondo criteri e
modalita'  anche  di  accesso,  determinate dalla Giunta provinciale,
personale  assistente  educatore  con  rappono  di  impiego  a  tempo
determinato   a   diciotto,  ventiquattro,  trenta  o  trentasei  ore
settimanali:
     a) in supplenza di personale in servizio  assente  nel  rispetto
delle  eventuali  direttive in materia emanate, ai sensi del comma 6,
dalla Giunta provinciale;
     b) per lo svolgimento di soli compiti di assistenza diretta agli
handicappati in relazione a temporanee maggiori esigenze, nel  limite
annualmente   fissato  per  ciascun  soggetto  gestore  dalla  Giunta
provinciale sulla base di  documentati  programmi  di  utilizzo  alla
stessa presentati.
   Nel  caso  di  cui alla lettera b) il rapporto di impiego non puo'
eccedere i nove mesi e  le  unita'  complessivamente  assumibili  dai
soggetti  gestori  non  possono  eccedere  il 20 per cento del limite
numerico di cui al comma 1.
   8. Ai fini dell'inquadramento del  personale  assistente-educatore
trovano  applicazione  gli  accordi  sindacali di cui all'articolo 28
della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e successive  modifiche
ed integrazioni."