Art. 7. 1. Nel caso di strade gestite da piu' comuni od enti, l'autorizzazione rilasciata da un comune o altro titolare della gestione consente, ai fini dell'applicazione della legge, il solo transito anche su tronchi di strada di diversa proprieta', quando sia necessario attraversarli per raggiungere il tratto su cui si e' concesso il permesso.