Art. 7.
 
   1.  Nel  caso  di  strade  gestite  da  piu'   comuni   od   enti,
l'autorizzazione  rilasciata  da  un  comune  o  altro titolare della
gestione consente, ai fini dell'applicazione  della  legge,  il  solo
transito anche su tronchi di strada di diversa proprieta', quando sia
necessario  attraversarli  per  raggiungere  il  tratto  su cui si e'
concesso il permesso.