Art. 10. Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezione 1. I Comuni, singoli o associati e le Comunita' montane provvedono al risanamento dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi per gli animali di affezione anche per la custodia temporanea dopo la cattura. 2. I Comuni, singoli o associati e le Comunita' montane provvedono, direttamente o mediante la stipula, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposite convenzioni con gli Enti e le associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 12, alla gestione delle strutture di cui al comma 1. 3. I Comuni, singoli o associati e le Comunita' montane, in carenza di strutture pubbliche, possono stipulare convenzioni per l'utilizzo di quelle private esistenti. 4. Le strutture di cui al comma l devono prevedere appositi locali per primi interventi di pronto soccorso agli animali di affezione, per l'isolamento e il controllo di eventuali malattie infettive, per la profilassi sanitaria di cui al comma 5 dell'art. 9. 5. Le strutture di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche generali: a) conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare da centri abitati; b) sufficiente approvvigionamento idrico; c) scarichi conformi alle norme vigenti; d) ricoveri individuali o per piu' animali, costituiti da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile e da un parcheggio esterno. Le dimensioni delle strutture sono regolate nel piano triennale di cui all'art. 11 sulla base delle esigenze. 6. Il controllo e l'assistenza sanitaria delle strutture di cui al comma 1 sono assicurate dalle Unita' sanitarie locali anche mediante forme di convenzione con veterinari liberi professionisti. 7. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento animali di affezione. 8. La Regione concorre al finanziamento delle opere di cui al comma 1 ed alla relativa gestione, secondo le modalita' stabilite dal piano triennale di cui all'art. 11. 9. Le strutture private adeguano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i propri standars a quanto previsto al comma 5 e sono soggette alle norme di cui all'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.