Art. 10.
     Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezione
 
   1. I Comuni, singoli o associati e le Comunita' montane provvedono
al  risanamento  dei  canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi
per gli animali di affezione anche per la custodia temporanea dopo la
cattura.
   2.  I  Comuni,  singoli  o  associati  e  le   Comunita'   montane
provvedono,  direttamente o mediante la stipula, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, di apposite  convenzioni
con  gli  Enti  e  le associazioni iscritte all'albo regionale di cui
all'art. 12, alla gestione delle strutture di cui al comma 1.
   3. I Comuni, singoli  o  associati  e  le  Comunita'  montane,  in
carenza  di  strutture  pubbliche,  possono stipulare convenzioni per
l'utilizzo di quelle private esistenti.
   4. Le strutture di cui al comma l devono prevedere appositi locali
per primi interventi di pronto soccorso agli  animali  di  affezione,
per  l'isolamento e il controllo di eventuali malattie infettive, per
la profilassi sanitaria di cui al comma 5 dell'art. 9.
   5. Le strutture di  cui  al  comma  1  devono  avere  le  seguenti
caratteristiche generali:
     a)  conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare
da centri abitati;
     b) sufficiente approvvigionamento idrico;
     c) scarichi conformi alle norme vigenti;
     d) ricoveri individuali o per piu' animali,  costituiti  da  una
zona   riparata,   facilmente  lavabile  e  disinfettabile  e  da  un
parcheggio esterno. Le dimensioni delle strutture sono  regolate  nel
piano triennale di cui all'art. 11 sulla base delle esigenze.
   6. Il controllo e l'assistenza sanitaria delle strutture di cui al
comma  1 sono assicurate dalle Unita' sanitarie locali anche mediante
forme di convenzione con veterinari liberi professionisti.
   7. Nelle strutture di cui al comma  1  possono  essere  tenuti  in
custodia a pagamento animali di affezione.
   8.  La  Regione  concorre  al  finanziamento delle opere di cui al
comma 1 ed alla relativa gestione, secondo le modalita' stabilite dal
piano triennale di cui all'art. 11.
   9. Le strutture private adeguano, entro un  anno  dall'entrata  in
vigore  della  presente legge, i propri standars a quanto previsto al
comma 5 e sono soggette alle norme di cui all'art. 24  del  D.P.R.  8
febbraio 1954, n. 320.