Art. 11.
   Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo
 
   1.  La  Giunta  regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale un  piano
triennale  degli  interventi  di  prevenzione  del  randagismo  degli
animali di affezione che contenga:
     a) gli interventi e le relative priorita' per il risanamento, la
costruzione e la gestione delle strutture di cui al comma 1 dell'art.
10 nonche' l'individuazione delle strutture cui faranno riferimento i
Comuni non provvisti di strutture proprie;
     b) gli interventi ed i programmi di informazione e di educazione
per favorire la diffusione e l'applicazione  dei  principi  contenuti
nella  presente  legge  fra  quanti sono interessati alla detenzione,
all'allevamento, all'addestramento, al  commercio,  al  trasporto  ed
alla custodia di animali di affezione;
     c)  le  iniziative  scolastiche di aggiornamento programmate dai
collegi dei docenti finalizzate alla formazione della sensibilita'  e
della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra
l'uomo, gli animali e l'ambiente;
     d)  corsi  di  specifico  aggiornamento  sul  benessere  animale
rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle  Unita'
sanitarie locali ed alle guardie zoofile;
     e)  la  determinazione delle tariffe per le prestazioni previste
dalla presente legge;
     f) gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.
   2. Il piano triennale prevede rispettivamente per  gli  interventi
di  cui  alla  lettera  a)  fino al 75 per cento delle disponibilita'
finanziarie e per le lettere b), c), a), fino al 25 per cento.