Art. 11. Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo 1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale un piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione che contenga: a) gli interventi e le relative priorita' per il risanamento, la costruzione e la gestione delle strutture di cui al comma 1 dell'art. 10 nonche' l'individuazione delle strutture cui faranno riferimento i Comuni non provvisti di strutture proprie; b) gli interventi ed i programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali di affezione; c) le iniziative scolastiche di aggiornamento programmate dai collegi dei docenti finalizzate alla formazione della sensibilita' e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente; d) corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle Unita' sanitarie locali ed alle guardie zoofile; e) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dalla presente legge; f) gli indirizzi per l'attuazione della presente legge. 2. Il piano triennale prevede rispettivamente per gli interventi di cui alla lettera a) fino al 75 per cento delle disponibilita' finanziarie e per le lettere b), c), a), fino al 25 per cento.