Art. 8. Trasferimento, scomparsa o morte del cane 1. Ai fini della presente legge, il possessore o detentore del cane deve segnalare all'Unita' sanitaria locale di competenza la scomparsa dell'animale entro tre giorni dall'evento; analoga segnalazione deve essere fatta entro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasi titolo o di morte dell'animale. 2. Nel caso di trasferimento di proprieta' del cane l'animale deve essere iscritto all'anagrafe dell'Unita' sanitaria locale di destinazione con il codice ad esso gia' attribuito.