Art. 8.
              Trasferimento, scomparsa o morte del cane
 
   1.  Ai  fini  della  presente legge, il possessore o detentore del
cane deve segnalare all'Unita'  sanitaria  locale  di  competenza  la
scomparsa   dell'animale   entro   tre  giorni  dall'evento;  analoga
segnalazione  deve  essere  fatta  entro  dieci  giorni  in  caso  di
trasferimento a qualsiasi titolo o di morte dell'animale.
   2. Nel caso di trasferimento di proprieta' del cane l'animale deve
essere   iscritto   all'anagrafe   dell'Unita'  sanitaria  locale  di
destinazione con il codice ad esso gia' attribuito.