Art. 10.
                 Delegazione del Consiglio regionale
           ai sensi degli artt. 9 e 10 della l.r. 26/1991
 
   1.  Ai  fini  degli  accordi e dei confronti con le organizzazioni
sindacali previsti dall'art. 9, comma 2 e dall'art. 10, comma 2 della
legge regionale 26/1991, la delegazione del  Consiglio  regionale  e'
composta  dal  Presidente  del  Consiglio regionale o da altro membro
dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la  presiede,  e  dai
Dirigenti dei servizi del Consiglio.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare.
    Aosta, 16 giugno 1993
 
                            Il Presidente
                               LANIVI