Art. 10. Delegazione del Consiglio regionale ai sensi degli artt. 9 e 10 della l.r. 26/1991 1. Ai fini degli accordi e dei confronti con le organizzazioni sindacali previsti dall'art. 9, comma 2 e dall'art. 10, comma 2 della legge regionale 26/1991, la delegazione del Consiglio regionale e' composta dal Presidente del Consiglio regionale o da altro membro dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato, che la presiede, e dai Dirigenti dei servizi del Consiglio. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Aosta, 16 giugno 1993 Il Presidente LANIVI