Art. 3 Competenze del Servizio affari legislativi 1. Il Servizio affari legislativi: a) presta assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla redazione di proposte di legge e di regolamento di iniziativa consiliare; b) formula, su richiesta degli organismi consiliari, osservazioni e pareri in ordine agli aspetti di legittimita' degli atti legislativi ed amministrativi di competenza consiliare rinviati in sede di controllo e degli altri affari in corso d'esame; c) formula, con le modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, osservazioni di tecnica legislativa sui progetti di legge e di regolamento che vengono presentati al Consiglio regionale; d) provvede alla correzione formale ed al coordinamento dei progetti di legge e di regolamento approvati dall'assemblea consiliare; e) cura i rapporti, a livello tecnico, con gli uffici legislativi dello Stato e dei Consigli delle altre Regioni e delle Province autonome e con gli organismi interregionali cui aderiscono gli uffici medesimi; f) provvede alla classificazione della legislazione regionale e all'acquisizione, conservazione e diffusione di ogni tipo di documentazione che interessa il Consiglio regionale e alle ricerche bibliografiche e documentali, anche mediante l'utilizzo di apposite banche dati, programmi elaborativi e nuove tecnologie; g) cura, anche con l'ausilio di idonei informatici, i rapporti di documentazione con gli organi costituzionali dello Stato e delle Regioni e Province autonome, con gli organismi internazionali, con le Universita' e gli istituti di ricerca, al fine di assicurare un'adeguata e tempestiva informazione ai Consiglieri regionali; h) svolge, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, studi, indagini e ricerche su materie interessanti l'attivita' del Consiglio regionale; i) segue, in collaborazione con il Servizio affari generali e su indirizzo dell'Ufficio di Presidenza, lo sviluppo delle procedure amministrative informatizzate a sostegno dell'attivita' del Consiglio regionale; l) assicura l'assistenza tecnica ed esecutiva alle attivita' istruttorie e decisionali delle Commissioni consiliari permanenti e di eventuali gruppi di lavoro formati da Consiglieri regionali nell'ambito di tali Commissioni; m) coordina, sotto il profilo operativo, le attivita' delle segreterie delle Commissioni consiliari permanenti; n) cura le resocontazioni connesse ad esigenze particolari delle Commissioni consiliari permanenti.