Art. 4. Competenze dei Dirigenti dei servizi 1. I Dirigenti dei servizi del Consiglio assistono il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza nelle attivita' relative alle competenze in materia di personale e di organizzazione dei servizi, per quanto di rispettiva competenza. 2. Il Dirigente del Servizio affari generali assiste il Presidente del Consiglio nell'adempimento dei compiti affidatigli dalle leggi e dal regolamento e nelle adunanze consiliari e puo' essere sostituito, per i casi di assenza o di impedimento, da altro funzionario appartenente alle qualifiche dirigenziali o vicedirigenziali del Consiglio regionale. 3. Il Dirigente del Servizio affari generali assiste inoltre il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'attivita' di organizzazione del Consiglio regionale.