Art. 4.
                Competenze dei Dirigenti dei servizi
 
   1. I Dirigenti dei servizi del Consiglio assistono  il  Presidente
del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza nelle attivita' relative alle
competenze  in  materia di personale e di organizzazione dei servizi,
per quanto di rispettiva competenza.
   2. Il Dirigente del Servizio affari generali assiste il Presidente
del Consiglio nell'adempimento dei compiti affidatigli dalle leggi  e
dal regolamento e nelle adunanze consiliari e puo' essere sostituito,
per  i  casi  di  assenza  o  di  impedimento,  da  altro funzionario
appartenente alle  qualifiche  dirigenziali  o  vicedirigenziali  del
Consiglio regionale.
   3.  Il  Dirigente  del Servizio affari generali assiste inoltre il
Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'attivita' di organizzazione
del Consiglio regionale.