Art. 7.
                       Valutazioni dei titoli
 
   1.  Per  ciascun  concorso  bandito dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale il bando di concorso dovra' indicare il punteggio
massimo da attribuire alla valutazione dei titoli, che  comunque  non
potra' superare:
     a)  per i concorsi fino al settimo livello funzionale: il 20 per
cento del punteggio totale;
     b) per i concorsi relativi all'ottavo livello funzionale: il  30
per cento del punteggio totale;
     c)  per  i  concorsi  relativi  alle  qualifiche  dirigenziali e
vicedirigenziale: il 40 per cento del punteggio totale.