Art. 7. Valutazioni dei titoli 1. Per ciascun concorso bandito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il bando di concorso dovra' indicare il punteggio massimo da attribuire alla valutazione dei titoli, che comunque non potra' superare: a) per i concorsi fino al settimo livello funzionale: il 20 per cento del punteggio totale; b) per i concorsi relativi all'ottavo livello funzionale: il 30 per cento del punteggio totale; c) per i concorsi relativi alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziale: il 40 per cento del punteggio totale.