Art. 8.
               Materie oggetto delle prove di concorso
 
   1.  Le  materie  oggetto  dei  concorsi  banditi  dell'Ufficio  di
Presidenza, che potranno essere articolati in prove orali, scritte  e
pratiche, devono essere comprese tra le seguenti:
     a) per i concorsi relativi al quinto e sesto livello funzionale:
     1) dattilografia;
     2) stenografia;
     3) utilizzo di apparecchiature informatiche;
     4) nozioni sul regolamento interno del Consiglio regionale;
     5) ordinamento della Regione Valle d'Aosta;
     6) nozioni sulle tecniche di archiviazione e catalogazione;
     b) per i concorsi relativi al settimo livello funzionale:
     1) diritto costituzionale;
     2) diritto regionale;
     3) diritto amministrativo;
     4) Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta;
     5) nozioni di procedura parlamentare;
     6) regolamento interno del Consiglio;
     7) regolamento di contabilita' del Consiglio;
     8) nozioni di contabilita' dello Stato e della Regione;
     9) legislazione antimafia;
     10) tecniche di resocontazione e di verbalizzazione;
     11) utilizzo di apparecchiature informatiche;
     12) nozioni sulle attivita' di pubbliche relazioni;
     c) per i concorsi relativi all'ottavo livello funzionale ed alle
qualifiche dirigenziali e vicedirigenziale:
     1) diritto costituzionale;
     2)  diritto  regionale  con particolare riferimento allo Statuto
speciale della Valle d'Aosta;
     3) procedura parlamentare;
     4) diritto comunitario;
     5) diritto amministrativo;
     6) tecnica legislativa;
     7) regolamento interno del Consiglio;
     8) regolamento di contabilita' del Consiglio;
     9) contabilita' dello Stato e della Regione;
     10) legislazione antimafia;
     11) cassa di previdenza dei Consigli regionali;
     12)  autonomia  organizzativa,  funzionale   e   contabile   del
Consiglio;
     13) norme per l'elezione del Consiglio regionale;
     14) attivita' di pubbliche relazioni e cerimoniale;
     15) tecniche di resocontazione e di verbalizzazione;
     16)  storia della Valle d'Aosta con particolare riferimento allo
sviluppo dell'idea regionale e alle istituzioni di autonomia;
     17) redazione di un testo giornalistico.
   2. I bandi di concorso devono prevedere l'effettuazione in  lingua
francese di almeno una delle prove di esame.
   3.  Rimangono  ferme  le  modalita'  di  accertamento  della buona
conoscenza della lingua francese ai  sensi  dell'art.  75,  comma  2,
lett.   c)  della  legge  regionale  28  luglio  1956,  n.  3  (Norme
sull'ordinamento dei servizi regionali e  sullo  stato  giuridico  ed
economico del personale della Regione) e successive modificazioni.
   4.   Per  l'accesso  ai  posti  delle  qualifiche  dirigenziali  e
vicedirigenzialie  dell'ottavo  livello  funzionale   del   Consiglio
regionale sono banditi concorsi specifici.