Art. 8. Materie oggetto delle prove di concorso 1. Le materie oggetto dei concorsi banditi dell'Ufficio di Presidenza, che potranno essere articolati in prove orali, scritte e pratiche, devono essere comprese tra le seguenti: a) per i concorsi relativi al quinto e sesto livello funzionale: 1) dattilografia; 2) stenografia; 3) utilizzo di apparecchiature informatiche; 4) nozioni sul regolamento interno del Consiglio regionale; 5) ordinamento della Regione Valle d'Aosta; 6) nozioni sulle tecniche di archiviazione e catalogazione; b) per i concorsi relativi al settimo livello funzionale: 1) diritto costituzionale; 2) diritto regionale; 3) diritto amministrativo; 4) Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta; 5) nozioni di procedura parlamentare; 6) regolamento interno del Consiglio; 7) regolamento di contabilita' del Consiglio; 8) nozioni di contabilita' dello Stato e della Regione; 9) legislazione antimafia; 10) tecniche di resocontazione e di verbalizzazione; 11) utilizzo di apparecchiature informatiche; 12) nozioni sulle attivita' di pubbliche relazioni; c) per i concorsi relativi all'ottavo livello funzionale ed alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziale: 1) diritto costituzionale; 2) diritto regionale con particolare riferimento allo Statuto speciale della Valle d'Aosta; 3) procedura parlamentare; 4) diritto comunitario; 5) diritto amministrativo; 6) tecnica legislativa; 7) regolamento interno del Consiglio; 8) regolamento di contabilita' del Consiglio; 9) contabilita' dello Stato e della Regione; 10) legislazione antimafia; 11) cassa di previdenza dei Consigli regionali; 12) autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio; 13) norme per l'elezione del Consiglio regionale; 14) attivita' di pubbliche relazioni e cerimoniale; 15) tecniche di resocontazione e di verbalizzazione; 16) storia della Valle d'Aosta con particolare riferimento allo sviluppo dell'idea regionale e alle istituzioni di autonomia; 17) redazione di un testo giornalistico. 2. I bandi di concorso devono prevedere l'effettuazione in lingua francese di almeno una delle prove di esame. 3. Rimangono ferme le modalita' di accertamento della buona conoscenza della lingua francese ai sensi dell'art. 75, comma 2, lett. c) della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e successive modificazioni. 4. Per l'accesso ai posti delle qualifiche dirigenziali e vicedirigenzialie dell'ottavo livello funzionale del Consiglio regionale sono banditi concorsi specifici.