Art. 19. Compiti della commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale 1. La commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale e' organo consultivo della Giunta regionale e, tra l'altro, provvede a: a) esprimere parere sulla rispondenza dell'attivita' della cooperativa sociale o consorzio alle finalita' previste dall'articolo 1; b) esprimere parere sulle domande di iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 5, verificando, in particolare, la completezza e la regolarita' della documentazione di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3; c) esprimere parere sui provvedimenti di cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 5; d) esprimere parere sui singoli piani di riparto dei contributi regionali; e) esprimere parere su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali. 2. La commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale prescinde dal parere.