Art. 19.
           Compiti della commissione consultiva regionale
                     sulla cooperazione sociale
 
   1.  La commissione consultiva regionale sulla cooperazione sociale
e' organo consultivo della Giunta regionale e, tra l'altro,  provvede
a:
     a)  esprimere  parere  sulla  rispondenza  dell'attivita'  della
cooperativa sociale o consorzio alle finalita' previste dall'articolo
1;
     b)  esprimere  parere  sulle  domande  di  iscrizione   all'albo
regionale  di  cui  all'articolo  5,  verificando, in particolare, la
completezza e la regolarita' della documentazione di cui all'articolo
6, commi 1, 2 e 3;
     c) esprimere parere sui provvedimenti di cancellazione dall'albo
regionale di cui all'articolo 5;
     d) esprimere parere sui singoli piani di riparto dei  contributi
regionali;
     e)  esprimere  parere  su  ogni  altra  questione  in materia di
cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.
   2. La commissione consultiva regionale sulla cooperazione  sociale
esprime  il  proprio  parere  entro  trenta  giorni  dalla richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale prescinde  dal
parere.